Cambio di Residenza in Tempo Reale

Cambio di residenza in tempo reale dal 9 maggio 2012

L’art. 5 del Decreto-Legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in Legge 4 aprile 2012 n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.

Dichiarazioni anagrafiche (art. 5, commi 1 e 2)

Le novità introdotte riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, comma 1, lett. A), b) e c) del regolamento anagrafico, attraverso la compilazione dei seguenti moduli predisposti dal Ministero dell’Interno:

-        modulo richiesta residenza”: per la dichiarazione di residenza con provenienza da altro comune o dall’estero e per la dichiarazione di cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune;

-        modulo richiesta residenza all’estero”: per la dichiarazione di trasferimento della residenza all’estero.

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche di cui sopra non solo presentandosi allo sportello dell’Ufficio Anagrafe, ma altresì inviarle per raccomandata, per fax e per via telematica.

Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

a)      che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;

b)     che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;

c)      che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;

d)     che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Fermo restando per i cittadini appartenenti a Stati dell’Unione Europea o a Stati terzi, che dovranno presentare, oltre alla dichiarazione di residenza, la documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica ed elencata rispettivamente nell’”All. B” o nell’”All. A”.

Accertamento dei requisiti (art. 5, commi 4 e 5).

I commi 4 e 5 dell’art. 5 del Decreto-Legge disciplinano la fase dell’accertamento dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché gli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.

In particolare, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, i quali dispongono la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione e il rilievo penale della dichiarazione mendace.

In caso di esito negativo degli accertamenti, ovvero di verificata assenza dei requisiti, viene ripristinata la posizione anagrafica precedente. Gli accertamenti devono essere svolti entro 45 gg dalla dichiarazione, decorsi i quali, qualora non vengano comunicati all’interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, si applica l’istituto del silenzio-assenso, di cui all’art. 20 della Legge n. 241/1990.

Nel caso in cui gli accertamenti della dimora abituale diano esito negativo, ovvero sia stata verificata l’assenza dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione, l’Ufficio Anagrafe deve provvedere alla comunicazione all’interessato dei requisiti mancanti o degli accertamenti svolti. La comunicazione del preavviso di rigetto interrompe i termini del procedimento, che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni, le quali dovranno essere presentate per iscritto dall’interessato, entro 10 gg dal ricevimento della comunicazione, o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei 10 gg di cui sopra.

Nel caso di eventuale mancato accoglimento delle osservazioni, l’Ufficio Anagrafe deve indicare la motivazione nel provvedimento con il quale avvisa l’interessato del definitivo esito dei controlli svolti, nonché del conseguente ripristino della posizione anagrafica precedente.

Condizioni di ricevibilità della dichiarazione.

Ai fini della registrazione della dichiarazione resa da parte dell’interessato, occorre che il “modulo richiesta residenza” oppure il “modulo richiesta residenza all’estero” sia compilato nelle parti obbligatorie, relative alle generalità, e che la dichiarazione sia accompagnata sempre dal documento di riconoscimento dello stesso (le parti obbligatorie sono indicate con il simbolo“*”, “**” e “***”, come riportato in fondo all’ultima pagina dei rispettivi moduli).

Con riguardo ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, l’iscrizione anagrafica è sempre subordinata alla presentazione, unitamente alla dichiarazione, dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno (specificato in dettaglio nell’“All. A”); mentre i cittadini appartenenti all’Unione Europea sono vincolati alla presentazione, sempre unitamente alla dichiarazione, dei documenti di cui all’ “All. B”.

 

Servizi Demografici – Ufficio Anagrafe

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