Monitoraggio tempi procedimentali
Contenuti previsti dall'art. 24, c. 2 del D.Lgs. n.33 del 14/3/2013 e s.m.i., come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/5/2016 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Dati in fase di rilevamento su base statistica nell'ambito del monitoraggio delle pratiche amministrative: saranno pubblicati appena disponibili.
Titolare potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento
Il Segretario Comunale è il Responsabile del procedimento sostitutivo in caso di inerzia del Dirigente Responsabile del procedimento. La Giunta Comunale con deliberazione n. 2 del 30/01/2014 ha individuato nel Segretario Generale dell’Ente il soggetto al quale attribuire il potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9 bis, della legge 241/90, come modificato dal decreto legge 5/2012 convertito nella legge 35/2012.
In base alla normativa in materia, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, i privati possono rivolgersi al Segretario Generale perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate:
A) da parte dei privati che hanno l’obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a:
comune.terzodaquileia@certgov.fvg.it
B) da parte dei privati che non hanno l’obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo, allegando copia di un documento di identità: